SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA
La somministrazione di farmaci a
scuola riguarda solo i farmaci salvavita.
(Ciò significa che la famiglia non può chiedere
alla scuola la somministrazione di farmaci per patologie diverse da quelle
indicate all'articolo 1 del Protocollo d'Intesa)
Il Protocollo d'Intesa
in materia di somministrazione di farmaci a scuola,
sottoscritto in data 28 settembre 2006 dal CSA di Venezia e aziende ULSS della
provincia di Venezia,
specifica norme e procedure a cui devono attenersi i
diversi soggetti coinvolti: famiglia, scuola, medico.
Art 1. La
somministrazione di farmaci a scuola, secondo le modalità previste dal
protocollo, riguarda le seguenti specifiche patologie
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crisi convulsive;
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shock anafilattico;
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diabete giovanile;
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asma.
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Art 2.
Il genitore, o chi eserciti la potestà genitoriale,deve:
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fare richiesta di
somministrazione del farmaco al Dirigente Scolastico su apposita modulistica
(contattare la Vicepreside ins. Ghezzo al numero 041 5342001);
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accompagnare la richiesta di
somministrazione con la presentazione di certificazione medica redatta
dal PLS (pediatra di libera scelta) o dal MMG (medico di medicina generale=
medico di base) o dallo specialista. (Si raccomanda di
accertarsi che la certificazione sia in linea con quanto indicato nel successivo
art. 3);
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fornire il farmaco tenendo conto
della data di scadenza;
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autorizzare il personale
individuato dal Dirigente alla somministrazione del farmaco.
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Art 3.
La certificazione deve specificare:
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il nome dell'alunno;
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la patologia dell'alunno;
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l'evento che richiede la
somministrazione del farmaco;
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le modalità di somministrazione
del farmaco;
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la dose da somministrare;
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le modalità di conservazione del
farmaco;
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gli eventuali effetti collaterali;
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la non discrezionalità da parte di
chi somministra il farmaco relativamente ai punti 4,5,6.
Art 4.
Il Dirigente Scolastico, a fronte di richiesta e certificazione, deve:
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organizzare momenti
formativi per l'intero personale scolastico in servizio nella sede scolastica
dove è presente l'alunno;
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individuare, tra il
personale formato e che abbia dichiarato la propria disponibilità alla
somministrazione, chi, in caso di bisogno, deve intervenire con la
somministrazione del farmaco;
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autorizzare gli operatori
scolastici dichiaratisi disponibili alla somministrazione del farmaco;
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stendere in collaborazione con
l'Azienda ULSS del territorio (medico scolastico) il piano personalizzato
d'intervento che descrive i comportamenti da attuare in caso di
sintomatologia acuta e non prevedibile;
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fornire ai genitori copia del
piano personalizzato d'intervento;
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redigere un prospetto informativo
da inviare alla fine di ogni anno scolastico al CSA in cui si specifichi il
numero di richieste di somministrazioni ricevute, le situazioni cliniche
particolari che le hanno motivate, il numero di interventi con la
somministrazione di farmaci attuate dal personale scolastico.
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Art 5.
Il personale scolastico
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partecipa a momenti
formativi rivolti a tutto il personale;
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provvede alla somministrazione del
farmaco (solo il personale che si è dichiarato disponibile e ha ricevuto
specifica autorizzazione);
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aggiorna la scheda riepilogativa
sulle situazioni critiche verificatesi e sugli interventi effettuati.
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Art 6.
L'Azienda Socio Sanitaria Locale
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organizza la gestione dei
casi attraverso incontri che coinvolgono le parti interessate
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si rende disponibile a incontri di
formazione degli operatori scolastici sulle specifiche patologie;
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si impegna a garantire l'appoggio
nella redazione del "piano d'intervento individualizzato";
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partecipa all'aggiornamento
periodico del "piano d'intervento individualizzato".
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Art 7.
Autosomministrazione del farmaco da parte degli studenti
L'autosomministrazione del farmaco
, anche per patologie non contemplate all'art 1, è prevista laddove l'alunno,
per età, esperienza, addestramento, è autonomo nella gestione del problema di
salute. Anche in questo caso il genitore darà comunicazione al Dirigente
Scolastico in merito al farmaco usato.
Art 8.
Gestione dell'emergenza
Qualora si ravvisi la sussistenza
di una situazione di emergenza è prescritto il ricorso al Servizio Territoriale
di Emergenza (118).
Art 9. Durata
della validità del presente protocollo d'intesa
Il presente protocollo ha validità
di cinque anni a partire dalla stesura.
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